Manutenzione straordinaria: normativa vigente

La manutenzione straordinaria, anch’essa definita nell’art. 6 del T.U. (lettera b del comma 3) riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Questa norma è stata poi modificata ed ampliata dal Decreto legge n. 133 del 2014, il quale ha allargato la casistica degli interventi che rientrano nella cosiddetta manutenzione straordinaria, comprendendo anche l’installazione di ascensori e di scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con la modifica dei materiali o delle tipologie di finestre.

Gli interventi, per poter essere qualificati come di manutenzione straordinaria, non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modifiche rispetto alle destinazioni d’uso. Quindi non possono comportare, ad esempio, un passaggio da civile abitazione ad ufficio o viceversa.

Manutenzione straordinaria: C.I.L.A.

Per interventi di manutenzione straordinaria, i quali non prevedono modifiche della struttura, è necessario presentare la C.I.L.A. (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata). Si tratta di una pratica introdotta nel 2010 con la Legge 73.

Essendo una comunicazione,non necessita dell’approvazione del Comune. E quindi i lavori possono iniziare da subito.Viene presentata dal proprietario presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE)territorialmente competente. Può essere presentata anche dall’inquilino che utilizza l’immobile in base ad un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile.

Anche un professionista abilitato, (architetto, geometra, ingegnere) può presentare la CILA, se delegato da uno dei titolari. Il coinvolgimento di un professionista abilitato è necessario comunque per la compilazione delle dichiarazioni ed asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, infatti, dichiara che le opere realizzate tramite Cila rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.)

Nei casi in cui nelle opere di manutenzione straordinaria rientrino interventi non contemplati, per la ricostruzione edilizia, risanamento conservativo e restauro, è necessario presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è entrata in vigore il 31 luglio del 2010 sostituendo la D.I.A (denuncia di inizio attività).

Successivamente con il decreto legislativo 126/2016 e 222/2016 (decreto SCIA 2) il Governo ha introdotto un ulteriore snellimento burocratico con la S.C.I.A. unica e S.C.I.A. condizionata per facilitare tutte le operazioni di richiesta.

Le ultime modifiche introdotte alla nuova legislatura riguardano gli interventi realizzabili mediante la S.C.I.A. quali:

  • interventi di manutenzione straordinaria delle parte strutturali dell’immobile;
  • interventi per il restauro e la conservazione delle parte strutturali dell’immobile;
  • ristrutturazione edilizia che non preveda variazioni volumetriche, cambio di sagoma o modifiche della destinazione d’uso dell’immobile.

La S.C.I.A. può essere presentata solamente da un tecnico abilitato in forma telematica presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP). E’ stata introdotta una standardizzazione della modulistica per tutti i comuni: le Amministrazioni sono obbligate a pubblicare sul proprio sito, sia i moduli, sia tutte le informazioni sull’eventuale documentazione da allegare. Le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente documentazione non prevista dell’elenco pubblicato online.

La validità della S.C.I.A. prende il via dal giorno che viene protocollata ed il richiedente riceverà per via telematica una ricevuta. Anche senza ricevuta la S.C.I.A. ha comunque validità.

Il vantaggio di questo permesso è di non avere tempi di attesa: se la modulistica presentata è corretta e supera una verifica preliminare, il richiedente può iniziare subito i lavori.

L’amministrazione competente ha invece 60 giorni (30 per l’edilizia) di tempo dal momento che ha ricevuto la S.C.I.A, per effettuare tutte le verifiche del caso ed accertare la regolarità della documentazione presentata.

Decorso il termine, se l’Amministrazione non effettua nessun atto di sospensione, non può prendere provvedimenti tranne per il sopraggiungere di un pericolo o danno all’ambiente, alla salute, alla sicurezza pubblica o al patrimonio artistico-culturale.

Una volta che i lavori sono terminati il richiedente deve depositare la Comunicazione di Fine Lavori. È necessario anche allegare un certificato di collaudo redatto dal tecnico incaricato, per certificare la conformità dei lavori con il progetto presentato all’inizio.

Nel collaudo potrà anche essere inserita la dichiarazione dell’eventuale variazione catastale oppure un documento con cui si accerta che le opere effettuate non hanno portato a nessuna modifica.