CILA: come funzione e come si presenta

Dal 2010 è possibile realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria con la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA). Essa fu introdotta nel Testo Unico dell’Edilizia Dpr 380/01 per semplificare l’avvio di lavori edilizi da realizzare senza titolo abilitativo ma con una comunicazione inviata anche in modo telematico all’ufficio tecnico del Comune.

Per presentare una CILA è necessario l’ausilio di un tecnico abilitato, il quale deve redigere i disegni di progetto e l’asseverazione per dichiarare se gli interventi rientrano tra quelli ricadenti nella CILA e se rispettano le normative antisismiche, energetiche, antincendio, igienico-sanitarie.

CILA e Manutenzione Straordinaria

Gli interventi subordinati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata sono quelli ricadenti nella manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativo senza interventi strutturali
Generalmente i lavori di manutenzione straordinaria sono quelli in cui si determina una nuova distribuzione degli spazi interni senza modifiche delle facciate o dei volumi.

Il tecnico abilitato deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente e che gli interventi non prevedono il rilascio di un titolo abilitativo. E’ quindi il tecnico a caricarsi della responsabilità di dichiarare se i lavori possono essere realizzati solo con una semplice comunicazione CILA.

La CILA, essendo una comunicazione, non necessita dell’approvazione del Comune. Viene presentata dal proprietario presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente.

Anche un professionista abilitato, (architetto, geometra, ingegnere) può presentare la CILA, se delegato da uno dei titolari. Il coinvolgimento di un professionista abilitato è necessario comunque per la compilazione delle dichiarazioni ed asseverazioni di sua competenza. Il tecnico, infatti, dichiara che le opere realizzate tramite CILA rispettano la normativa in materia e realizza gli elaborati grafici (planimetrie, sezioni, prospetti etc.).

Nei casi in cui nelle opere di manutenzione straordinaria rientrino interventi non contemplati, per la ricostruzione edilizia, risanamento conservativo e restauro, è necessario presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

Interventi edili sottoposti a CILA

Devono ritenersi sottoposti a CILA:

1

La realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale
2

Gli interventi di manutenzione straordinaria, compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio
3

Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
4

Il restauro e risanamento conservativo leggero, non riguardante parti strutturali dell’edificio
5

Le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che siano eseguite in aree interne al centro edificato)
6

I movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola ed alle pratiche agro-silvo-pastorali
7

La realizzazione di serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura