Manutenzione straordinaria: normativa vigente
La manutenzione straordinaria, anch’essa definita nell’art. 6 del T.U. (lettera b del comma 3) riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Questa norma è stata poi modificata ed ampliata dal Decreto legge n. 133 del 2014, il quale ha allargato la casistica degli interventi che rientrano nella cosiddetta manutenzione straordinaria, comprendendo anche l’installazione di ascensori e di scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con la modifica dei materiali o delle tipologie di finestre.
Gli interventi, per poter essere qualificati come di manutenzione straordinaria, non devono alterare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non devono comportare modifiche rispetto alle destinazioni d’uso. Quindi non possono comportare, ad esempio, un passaggio da civile abitazione ad ufficio o viceversa.