SCIA edilizia: applicazione ed attuazione di inizio attività

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), introdotta dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, in sostituzione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è disciplinata nel campo edilizio dall’art. 22 del D.P.R. 380/2001.

Segnalazione Certificata Inizio Attività

La SCIA è una semplice segnalazione, corredata dalla documentazione richiesta dalla normativa di settore, da parte dell’interessato all’amministrazione pubblica competente.

Essa non può essere utilizzata nei casi in cui siano richiesti “titoli espressi” – ovvero in presenza di vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico, culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica, la difesa nazionale – senza che vengano preventivamente acquisiti gli atti di assenso dell’Ente preposto alla tutela del vincolo stesso (art. 22, c. 6, D.P.R. n. 380/2001, cosiddetta SCIA Condizionata).

L’innovazione più importante, rispetto alla Dia, consiste nel poter iniziare qualsiasi attività dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente, purché siano verificate due condizioni, quali:

  1. siano stati acquisiti tutti i preventivi atti di assenso, eventualmente previsti dalle leggi e norme vigenti;
  2. le attività e/o gli immobili oggetto di intervento non siano localizzati all’interno dei centri storici e nelle altre aree di particolare pregio ambientale, storico, artistico.

Interventi realizzabili con la SCIA

Il campo di applicazione SCIA riguarda:

Preventivo Gratuito
Gli interventi di manutenzione straordinaria (pesante) riguardanti le parti strutturali dell’edificio. Si tratta degli interventi le cui caratteristiche non rientrano nel campo di applicazione della CILA
Gli interventi edilizi attuati da proprietari di immobili finalizzati alla costruzione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo dei fabbricati, nonché gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo (pesante) riguardanti le parti strutturali dell’edificio
Gli interventi di demolizione e ricostruzione che nel rispetto dei volumi originari comportano una variazione della sagoma
Gli interventi di ristrutturazione edilizia cosiddetta “semplice” o “leggera” che non presenti i caratteri né della Ristrutturazione ricostruttiva, né della Ristrutturazione pesante
L’installazione di impianti radioelettrici, con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, rispettando i limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati nell’art. 87, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

La SCIA deve essere conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali.

la costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia. In questo caso i lavori oggetto della segnalazione possono essere avviati decorsi 30 gg. dalla presentazione.

Può presentare la SCIA edilizia il titolare di un diritto reale sull’immobile (ad es. proprietario, usufruttuario, persona fisica o giuridica) o chiunque ne abbia titolo in base a valido negozio giuridico (es.: delega o procura, da parte del proprietario).

La SCIA edilizia va presentata su carta semplice al Comune prima dell’inizio dei lavori e va redatta compilando il modello unico semplificato apposito disponibile presso ogni Comune o scaricabile via internet.

La SCIA diventa efficace dalla data della sua protocollazione. L’attestazione di avvenuta presentazione è rappresentata da una ricevuta rilasciata immediatamente anche in via telematica. In caso di mancato rilascio della ricevuta, la SCIA presentata produce comunque i suoi effetti.