Manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi più comuni

Secondo l’Art. 6 del Testo Unico sull’Edilizia (T.U.) rientrano nella manutenzione ordinaria, “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o necessari ad integrare/mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Si tratta di opere eseguite senza alcun titolo abilitativo quindi non occorre la richiesta di nessun tipo di permesso né di una comunicazione di inizio lavori. E’ necessario prestare comunque attenzione perché alcuni Comuni potrebbero, anche in questi casi, richiedere una semplice comunicazione oppure pretendere l’invio della modulistica unificata C.I.L. (comunicazione di inizio lavori).

Per impianti tecnologici si intendono gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, quello idrico-sanitario (scarichi, adduzione acqua cucina e bagno), ricambio aria, elettrico, gas cottura ed evacuazione fumi (canna fumaria o camino).

Gli interventi di manutenzione ordinaria

Tra le opere di manutenzione ordinaria vi sono:

1

Sostituzione della caldaia o dei radiatori, riparazione della recinzione, l’installazione di tende da sole, sostituzione o riparazione di camini, sostituzione dei sanitari, riparazione dell’impianto elettrico, di riscaldamento o del gas
2

Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno del singolo appartamento o anche dell’intero fabbricato. E’ fondamentale sapere che per i nuovi impianti termici è obbligatorio il deposito della legge 10 a firma di un professionista per garantire il risparmio energetico. Invece per i nuovi impianti elettrici, gas e riscaldamento occorre redigere la dichiarazione di conformità a cura dell’installatore
3

Tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti. Occorre fare attenzione agli edifici vincolati dalla Soprintendenza ai beni architettonici, per i quali è richiesta una specifica autorizzazione (nullaosta), anche nel caso di ripristino delle pitture o dell’intonaco in rapporto a decorazioni ed affreschi di edifici storici
4

Demolizione e ricostruzione dei pavimenti, degli intonaci dei tramezzi e degli stessi tramezzi qualora vengano demoliti per essere ricollocati esattamente allo stesso punto dell’originale
5

Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
6

Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (ad esempio i ponteggi)
7

Opere di pavimentazione e di finitura di spazi interni ed esterni (ad esempio il ripristino, rifacimento e tinteggiatura facciate), anche per aree di sosta, realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili o vasche di raccolta delle acque
8

Montaggio di pannelli solari, impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici al di fuori del centro storico
9

Posa in opera di aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree degli edifici appropriate
10

Riparazione e/o sostituzione delle canalizzazioni fognarie senza apportare modifiche al percorso o alle dimensioni delle tubazioni
11

Sostituzione delle porte interne e degli infissi esterni (porte, finestre e lucernari)
12

Trattamento dei ferri di armatura arrugginiti

Manutenzione ordinaria: titoli abitativi

La manutenzione ordinaria, come prescritto dall’art.6 del Testo Unico, rientra tra gli interventi di attività edilizia libera. Per questo motivo non è soggetta a richiesta di titoli abilitativi al Comune, tranne nel caso di interventi sulla facciata, in cui bisogna verificare la presenza di vincoli paesaggistico-ambientali o di Piano del Colore. In questi casi, occorre presentare relativa comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Si consiglia sempre di inviare una comunicazione in carta semplice al Comune, al momento dell’inizio dei lavori ed al termine degli stessi.

Rimane l’obbligo di rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e della notifica preliminare all’ASL nel caso in cui intervenga più di una impresa anche non contemporaneamente.

Nel caso in cui ci fosse la necessità di installare su suolo pubblico opere provvisionali, come ponteggi, sarà necessario presentare preventivamente la richiesta di Occupazione di suolo Pubblico (OSP) e pagare i relativi oneri.