Oggi affronteremo un argomento molto, molto importante. Hai mai sentito parlare del bonus facciate? Sai quali sono le agevolazioni delle quali potresti usufruire? Approfondiremo tale tematica fornendoti tutte le informazioni più rilevanti e spiegandoti passo dopo passo come agire per ottenerle.

Cos’è il bonus facciate?

Vista di un cantiere per la ristrutturazione delle facciate di un edificioCome si evince dalla guida pubblicata dal sito dell’Agenzia dell’Entrate , “il bonus facciate è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città”. Tecnicamente, è una detrazione dell’imposta lorda (che si tratti di Ires o Irpef), che viene concessa quando vengono eseguiti lavori finalizzati o al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Rispetto alle altre agevolazioni, non sono previsti limiti di spesa e quindi un limite massimo di detrazione. Quest’ultima viene infatti riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020.

Viene ripartita in 10 quote annuali, costanti e di pari importo partendo dall’anno in cui sono state sostenute le spese arrivando a quelli successivi.

Chi può usufruire dell’agevolazione?

Panoramica di un complesso di palazzine con le facciate da ristrutturarePossono beneficiare dell’agevolazione “Bonus Facciate” tutti coloro che rientreranno nel seguente elenco:

1) Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
2) Le società semplici;
3) Le associazioni tra professionisti;
4) Gli enti pubblici e privati (che non svolgono attività commerciali);
5) I contribuenti che hanno reddito di impresa (ossia le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali).

Una volta che hai verificato la tua idoneità a ricevere tale bonus, passiamo allo step successivo. Per usufruire di tale agevolazione, devi possedere o detenere l’immobile al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese (se è precedente a tale avvio). Ovviamente la data dei lavori dovrà essere certificata tramite:

  • Titoli abitativi;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Possono fruire della detrazione i familiari che convivono col possessore o detentore dell’immobile e i conviventi di fatto. L’unica condizione è che debbano essere loro stessi a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi.

Ovviamente, la detrazione verrà riconosciuta solo e soltanto se la convivenza sussista dalla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Inoltre le spese devono essere relative agli interventi eseguiti su un immobile (che non deve essere per forza l’abitazione principale), nel quale avviene difatti la convivenza.

Quali sono le zone interessate?

Vista dal basso di un palazzo con ai lati delle facciate impalcature per la ristrutturazione delle facciatePer usufruire del bonus facciate, è fondamentale che gli edifici sui quali saranno effettuati i lavori siano ubicati nelle zone A e B. Tali aree sono indicate nel decreto del ministro dei Lavori Pubblici n.1444 del 1968.

Hanno diritto all’agevolazione anche gli interventi relativi agli edifici siti in zone a queste assimilabili, in base sia alle normative regionali che comunali

Ovviamente l’identificazione delle zone dovrà risultare dalla certificazioni urbanistiche, che andranno richieste agli organi competenti.

Quali sono gli interventi che rientrano nell’agevolazione?

Gli interventi che rientrano nel bonus facciate sono quelli di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici, anche strumentali.

Vengono inclusi tutti gli interventi di pulitura, tinteggiatura, riguardanti anche i balconi, gli ornamenti e i fregi. Inoltre anche i lavori su parapetti, cornici, grondaie e pluviali.

Ultimo punto gli interventi sulle strutture opache della facciata complessiva dell’edificio, che influiscono dal punto di vista termino e interessano ben oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Operaio intento nella verniciatura di una fcciata esterna ad un abitazione

Nell’agevolazione fiscale, sono comprese anche le spese relative:

  • Installazione di ponteggi;
  • Acquisto dei materiali e smaltimento di quelli esistenti;
  • La progettazione oppure la prestazione professionale, tra cui le perizie che vengono effettuate etc.;
  • L’IVA;
  • L’imposta di bollo;
  • I diritti che vengono pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
  • La tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Modalità di pagamento

Per quanto riguarda i pagamenti, le persone fisiche che non sono titolari di reddito di impresa dovranno effettuare un bonifico bancario, postale o tramite conto aperto presso un qualsiasi istituto di pagamento.

All’interno del bonifico, occorre precisare la casuale del versamento, il codice fiscale di colui che beneficia della detrazione, la P.Iva o il codice fiscale del professionista o della ditta che ha effettuato i lavori.

Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998.